Art. 17.

      1. Le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metalli preziosi possono essere sottoposti ad analisi del titolo, a richiesta degli interessati, da parte dei laboratori di cui al comma 1 dell'articolo 29, che appongono sulla materia prima, sul semilavorato o sull'oggetto analizzato, un apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.